di Nicola Trisciuoglio
Io, avvocato fuori da questo tempo di decadenza costretto a votare ‘SI’ venendo meno alla fedeltà al Codice Rocco. I fratelli Arturo e Alfredo Rocco furono i Padri dell’unicità delle carriere: Stato Etico e Magistratura indipendente. Il Ventennio fu questo. La più bella tra le Costituzioni che la si voglia intendere come ‘antifascista’ mentendo a sé stessi è problema altrui non nostro; fu la mirabile realizzazione di intelletti che ebbero a formarsi convintamente nel dibattito culturale e giuridico del Ventennio ideologicamente fascista e di tradizione romana. Non fu certo un caso che Mussolini volle non Emilio Betti, ma Piero Calamandrei alla redazione del “Codice Civile” del 1942 e il futuro ruolo di questi nella Costituente confermò quella vocazione apertamente collocata nel rivoluzionario pensiero giuridico fascista, allorquando l’eminente giurista ebbe ad esprimersi – quivi necessariamente sintetizzando – la funzione sociale della proprietà privata ed i limiti imposti allo sfrenato capitalismo che poi si sarebbe affermato in violazione della Nostra Carta fondante dello Stato con la complicità dei governi del ‘post’ dopoguerra nei quali presero posto e potere i servi fedeli delle lobby economiche ultra liberali. Ma questa è altra storia…
L’assetto unitario della Magistratura italiana non nasce di certo dalla tradizione liberale, bensì dalla scelta consapevole compiuta durante il Ventennio proprio di rompere con una tradizione liberale. Una scelta futurista, garantista del Popolo e autenticamente rivoluzionaria. Scelta non casuale né meramente organizzativa, ma che rispondeva a una precisa concezione dello Stato e delle sue funzioni all’interno di esso. Il Guardasigilli Grandi lo affermò esplicitamente, chiarendo che le ragioni dell’unitarietà erano “essenzialmente d’ordine politico”, fondate sul superamento della distinzione tra poteri dello Stato con una differenziazione di funzioni all’interno di un unico apparato statale. Unitarietà delle istituzioni in uno Stato Etico di matrice gentiliana rivisitatrice di quel marxismo che fondeva la nozione di popolo e di Stato e dei suoi organi interni. In questa prospettiva, la netta separazione tra Magistratura requirente e giudicante, tipica dello Stato liberale ottocentesco e adottata nel 1865, veniva considerata incompatibile con lo “Stato moderno” inteso come Stato capace di esprimere unità, coerenza e continuità dell’azione pubblica in ossequio al Popolo che faceva corpo con lo Stato o che meglio ancora possiamo dire “era lo Stato”.
I principali artefici di questa impostazione furono i fratelli Rocco, Grandi e il Duce che individuarono nell’unitarietà della Magistratura uno strumento per sottrarre la funzione giurisdizionale a interferenze esterne, in particolare dell’esecutivo, evitando che il Pubblico Ministero potesse essere assimilato a un organo governativo. Il Pubblico Ministero doveva rappresentare lo Stato. E in funzione dello Stato doveva esercitare l’azione giudicante la Magistratura. Sul piano dei fatti, durante il Ventennio la Magistratura ordinaria conservò una propria indipendenza istituzionale, soprattutto se confrontata con altri apparati dello Stato pienamente politicizzati. Proprio l’inserimento del Pubblico Ministero all’interno dell’ordine giudiziario unitario impedì la sua trasformazione in un mero strumento dell’esecutivo, come invece avveniva nei modelli di tipo liberale-separatista in una logica sistemica borghese-securitaria e forcaiola che ha preso piede in maniera nauseabonda ai nostri tempi.
L’unitarietà funzionò dunque come garanzia di autonomia dell’intera funzione giurisdizionale, pur all’interno di un regime autoritario, ma, occorre evidenziarlo, eticamente autoritario secondo l’impostazione gentiliana.
Questo dato storico impone una riflessione sul nesso tra struttura ordinamentale e indipendenza della Magistratura. La Costituzione repubblicana del 1948 non ha smantellato quell’impianto, ma lo ha avallato pienamente, mantenendo l’unitarietà come presidio di autonomia e imparzialità. Alla luce di ciò, il referendum sulla separazione delle carriere appare come un intervento che chiaramente intende minare un equilibrio storicamente collaudato… un caposaldo dell’autonomia del potere giurisdizionale.
Appare ancora una volta ovvio di come ‘le destre’ ed i governi delle ‘destre’ si collochino oltre la funzione sociale e garantista dei poteri, nella logica di uno stato autoritario e securitario basato sull’accentramento dei poteri e sul loro diretto controllo, nel mentre per un paradosso storico e di diritto, a difendere quel sistema ci si ritrovi tra i piedi l’accozzaglia eterogena delle sinistre… Io, avvocato che ideologicamente amo e difendo sin dai tempi nei quali ero un giovane studente del FUAN il Codice del 1932, faro di civiltà stuprato dalle obbrobriose legiferazioni succedutesi a sua modifica sino ad oggi, sarò costretto a votare SI.
La politicizzazione della Magistratura inquirente e requirente ha reso per un verso l’instaurazione dei giudizi non più funzione pubblica di un organo dello Stato nell’interesse del Popolo, ma funzione politica agli ordini dei poteri che hanno colonizzato – anche ideologicamente – gli uffici delle Procure per un altro verso la Magistratura requirente serva del medesimo sistema di compiacimento dei poteri infiltrati e, quindi, totalmente appiattita sulle decisioni politiche delle Procure.
In quest’ottica occorre rinunciare all’etica del sistema giudiziario concepito dai grandi Giuristi del ventennio e avallata dagli immensi Padri Costituenti, così tristemente divenendo alleati, per un momento, al momento di votare ‘SI’ e turandoci il naso, parafrasando Montanelli, per non sentir il nauseabondo odore dello sterco di miserabili destroidi con velleità totalitariste. La giusta scelta sarebbe quella di condividere il ‘NO’ con la squallida accozzaglia di sinistra, ma cotesta pletora plebea non ha fini nobili perseguendo unicamente l’immane necessità di continuare a gestire il potere attraverso la Magistratura al di fuori di ogni controllo.
Purtroppo anch’io ,turandomi il naso ,dovró votare si ! D’accordo perfettamente con l’articolo .
Io invece voterò convintamente SI e spiego perché.
La riforma Nordio, oggetto del referendum, prevede due innovazioni fondamentali: la separazione delle carriere e l’estrazione a sorte dei membri del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è previsto lo sdoppiamento). Entrambe sono pienamente condivisibili.
1) La separazione delle carriere, cioè la netta distinzione tra giudici e pubblici ministeri, con percorsi professionali e organi di autogoverno separati, è un’assoluta priorità se si vuole garantire un giusto processo. E’ inutile girarci attorno: se non si taglia la contiguità strutturale che esiste tra magistratura giudicante e magistratura requirente non si potrà mai avere una reale parità tra accusa e difesa nel processo, e la “terzietà” del giudice (ossia la sua equidistanza da ambo le parti processuali) rimarrà un vuoto enunciato retorico.
2) L’estrazione a sorte dei membri dei CSM è un mezzo per “spoliticizzare” la magistratura e disarticolare il sistema delle correnti (veri e propri partiti all’interno dell’ordine giudiziario). Nessuno si illude che tale criterio di selezione possa darci dei magistrati privi di inclinazioni politiche, ma di sicuro può impedire alle correnti (che sulla base dell’orientamento politico dei magistrati sono organizzate) di controllare capillarmente il sistema giudiziario.
Del tutto pretestuose e infondate sono poi le critiche di chi prospetta la sottomissione dei pubblici ministeri al potere esecutivo, in quanto:
I) con la separazione delle carriere i pubblici ministeri rimarranno nell’ordine della magistratura e avranno il loro CSM (diverso da quello dei giudici) come organo di autogoverno;
II) con il sorteggio di coloro che faranno parte del CSM dei pubblici ministeri non cambierà la proporzione attuale tra membri togati (due terzi) e membri laici (un terzo), ma i consiglieri togati saranno estratti a sorte dal novero dei magistrati con almeno quindici anni di esperienza e i consiglieri laici saranno sorteggiati da una lista di giuristi formulata da tutto il Parlamento (non dalla sola maggioranza e men che meno dal Governo).