Piccoli consigli pratici per “la lotta”

Giro da un’amica avvocata che ha in corso diverse cause:

PICCOLI CONSIGLI PRATICI

Sempre più persone si rivolgono a dei legali per avere consigli e pareri su come comportarsi vista l’imminente entrata in vigore del cosiddetto “certificato verde”.

Per questo ho deciso di stilare questa sorta di vademecum, con la speranza che possa rivelarsi davvero utile.

La domanda più frequente è, e non me ne sorprendo: “Il datore di lavoro mi ha chiesto l’invio in forma anticipata a mezzo mail di copia del Green Pass, può farlo?”.

LA RISPOSTA È NO! Altro non è che una tattica infingarda e subdola per sapere se siete vaccinati o meno e molti datori di lavoro rincarano la violazione chiedendo addirittura il periodo di validità dello stesso certificato.

Se siete in possesso del Green Pass prima della data del 15.10.21, è chiaro che vi siete vaccinati. Sia per chi lo ha fatto, che per chi ancora non si è fatto inoculare, è una chiara violazione della privacy, quindi rifiutate o ignorate ogni richiesta in tal senso che siate vaccinati o meno. La stessa normativa prevede il controllo all’ingresso sul posto di lavoro o controlli a campione, niente di più e niente di meno.

Domanda n.2: “Ho il certificato di esenzione dal vaccino, devo fare il Green Pass?

Ancora una volta la risposta è NO! La normativa prevede esplicitamente che l’esonero dal vaccino esoneri anche dall’avere il GreenPass. “Assurdo!”, direte voi. Ma è così. Non vaccinati e senza obbligo di tampone all’ingresso. Fortunelli.

Domanda n.3: “Il datore mi ha chiesto se sono vaccinato/a e dopo la risposta negativa mi ha tolto dei benefits, può?

La risposta è sempre NO! Ma dovete essere più furbi, primo non rispondete, secondo mandate una comunicazione scritta prima di qualsiasi azione da parte del datore ove denunciate la cosa. Meglio qualche screzio sul lavoro rispetto al subire una qualche ingiustizia, no?! L’unico consiglio è quello di evitare becere discussioni e puntare ad un confronto civile e pacato.

Domanda n.4 “Sono contrario al/non ho il Green Pass, posso presentarmi al lavoro senza?

Qui, entro più nello specifico della materia legale. Ho trovato molto utile e anche valida come iniziativa la redazione del cosiddetto modello FREEPASS redatto da COMICost. Infatti, di contradditorio nella normativa vi è più di un punto, che elenco di seguito:

  1. È ormai assodato che il vaccino protegge dalla malattia ma non dall’infezione. Cosa significa? Che, in astratto e solo in astratto perché arrivano dati che confermano il contrario, mi protegge dalle forme gravi della malattia ma non blocca il contagio. Un vaccinato, quindi, può ammalarsi e contagiare. Richiedere un tampone negativo solo ai non vaccinati è una chiara e manifesta discriminazione e, in quanto tale, illegittima.
  2. I costi dei tamponi sono stati, senza alcuna valida motivazione, posti a carico dei dipendenti. Peccato che secondo il D. Lgs 81/2008, “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, convertito in L. 101/2008, “le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per il lavoratore”. Il tampone molecolare non solo è uno strumento diagnostico invasivo ma viene accumunato a qualsiasi altro dispositivo di sicurezza individuale adottabile, come potrebbero essere le scarpe antinfortunistiche, il caschetto, i guanti etc… Questi oneri chi li dovrebbe sostenere!? Il datore di lavoro che poi li può detrarre dai costi di bilancio.
  3. Tamponi e test salivari sono dispositivi medici e una conferma su questo punto arriva proprio dal Decreto Sostegni bis. Come è noto, il decreto si preoccupava di regolare il credito di imposta delle spese sostenute nei mesi estivi del 2021 per: Sanificazione degli ambienti; Acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per i tamponi (molecolari o rapidi che fossero);
  4. VACCINI E GREENPASS NON PROTEGGONO DAL CONTAGIO, CON TUTTE LE CONSEGUENZE LEGALI DEL CASO. Sono già caduti i falsi miti sull’utilità di mascherine, guanti e confinamento, crollerà anche questo.
  5. Il datore è tenuto a controllare i dipendenti ma non anche chiunque altro acceda al posto di lavoro (es. agenti di commercio e utenti), con buona pace del fine sociale di contenimento del contagio.
  6. Già per l’accesso agli uffici pubblici è sufficiente l’esibizione di autocertificazione nella quale si attesta di essere sani. Fate lo stesso per gli ambienti di lavoro privati con un modello simil FREEPASS (provocatorio ma potrebbe sortire effetti).

DOMANDA N. 5 “SE MI PRESENTO A LAVORO SENZA GREENPASS E IL DATORE MI RIMANDA A CASA SENZA STIPENDIO?

La normativa distingue tra controlli all’ingresso e accesso sul luogo di lavoro senza GP.

Se al momento dell’ingresso non vi è chi controlla, per chi volesse evitare le sanzioni sarebbe cosa buona e giusta chiamare il datore e preavvisare di non essere GP munito. Se venite rispediti a casa avete due possibilità: chiedere al datore di lavoro dichiarazione scritta dove attesta che voi a lavoro vi siete recati regolarmente ed è lui ad avervi intimato di tornare a casa; ovvero inviare una PEC o una raccomandata con ricevuta di ritorno ove spiegate che: “in tale giorno vi siete regolarmente recati a lavoro, che il datore vi ha considerati quali assenti ingiustificati senza idoneo motivo se non la mancata esibizione di GP e che rendete disponibile anche per i giorni a venire la vostra prestazione d’opera”. Ci sono vari modelli che potete tranquillamente trovare su diversi siti giuridici con una ricerchina facile facile su Google.

Ricordo che già per gli operatori sanitari c’è un precedente del Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2316 del 15 Settembre 2021, per quanto riguarda l’illegittimità della sospensione senza retribuzione dell’operatore sociosanitario.

La direttiva UE 2020/739 ha in incluso il SARS-CoV-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche sui luoghi di lavoro, protezione che viene posta a carico del datore (D.Lgs 81/2008) quale garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi, con obbligo in capo a questo di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione necessarie a tal fine( art. 2087 Codice Civile). Laddove l’adempimento di tale dovere si spinga sino al punto di sospendere unilateralmente la prestazione di un dipendente, si deve necessariamente compiere una comparazione dei vari interessi che vengono in gioco, vale a dire la salute dei terzi, l’inabilità al lavoro e il diritto al lavoro stesso.

Si potrebbe teoricamente comprendere la sospensione dell’operatore sanitario in quanto potenziale veicolo di contagio (cosa che parrebbe non essere, almeno non più di un vaccinato), tuttavia la sospensione rimane sempre e comunque l’extrema ratio, tanto più se con illegittima sospensione dello stipendio. Il datore ha il preciso onere di valutare un cambio di mansione o un demansionamento del dipendente prima di sospenderlo. Decisamente assurda, dunque, la previsione per i dipendenti privati di considerarli come assenti ingiustificati. Nota bene: se non vi viene elargito stipendio, non avete alcun obbligo di eseguire la prestazione lavorativa. Una volta che il datore vi informa (ricordate la forma scritta) che vi considera assenti ingiustificati, non può pretendere la prestazione senza retribuzione. Voi, comunque, scrivete che siete disponibili e che non vi rifiutate di lavorare (vedi sopra).

In ultimo, e molto importante

Non vi è obbligo vaccinale generalizzato. Non pensiate che dal 15 Ottobre il vaccino sia obbligatorio, perché così non è! Il Governo ha furbescamente usato un escamotage per A) convincervi a fare il vaccino e B) pensare di poter evitare le conseguenze civili e penali nel caso di danni da vaccino con la firma del consenso informato. Se decidete di farlo perché costretti dal timore di perdere stipendio o lavoro non prestereste consenso, sareste sotto coercizione psicologica e dichiarereste il falso. Oltre a non firmare il consenso sarebbe utile chiedere al medico vaccinatore di sottoscrivere una dichiarazione ove: a) vi garantisce di non incorrere in forme gravi della malattia o di non rischiare il contagio; b) rinuncia allo scudo penale e risponde di qualsiasi danno o effetto grave per la salute dovesse insorgere a seguito del vaccino.

La vaccinazione non rientra tra gli obblighi contrattuali e nessuno è autorizzato a chiedervi se siete vaccinati, nemmeno il vostro dentista o l’addetto che vi registra per gli esami del sangue, per sierologici o tamponi, quindi rifiutate di rispondere o di firmare se vi viene richiesto. Gli unici poi autorizzati a richiedere GP e documenti ai fini dell’accesso nelle strutture o per controlli (nota bene, i documenti, non lo stato vaccinale) sono le Autorità, gli Enti Autorizzati e le Forze dell’Ordine per l’identificazione. Nessun altro.

Nessun lavoratore può essere sospeso, spostato di ruolo, o può avere ridotto o tolto lo stipendio, se non per cause previste dal CCNL. Anche per l’inidoneità al lavoro è necessaria opportuna istruttoria da parte di apposita commissione. Non sono autorizzati i medici del lavoro a simili controlli.

Sia ben chiaro a tutti: il D.L. 44/2021, per quanto riguarda il cosiddetto “scudo penale”, lascia aperto lo spiraglio del risarcimento civile (!) Se avete subito lesioni gravi, innanzitutto segnalatele, in seconda battuta contattate un avvocato.

Avv. S.B.