AIFA ha preso le distanze dal governo (forse). TRATTASI DI FAKE – IL protocollo n. 0147737 NON ESISTE

Data l’illegittimità totale con cui si muove la vaccinazione forzata decretata da Speranza-Draghi, con la toale complicità della magistratura, non so giudicare  se  questa pronuncia cambierà qualcosa. Aggoingo solo una sèpiegazione da un giurista.

COLPO DI SCENA

dichiarazioni aifa su vaccini
AIFA prende le distanze dal governo italiano e dichiara che:

  1. le quattro sostanze sono sperimentali;
  2. che andrebbero prescritti dai medici con attenzione alla bioetica;
  3. non sono confermate efficacia e sicurezza;

Non tutti sanno che AIFA è un organismo di diritto pubblico, ergo un organismo dello Stato.
E’ l’organismo assoluto in materia di approvazione di farmaci, terapie e cure.
Con il protocollo n. 0147737 del 17 dicembre AIFA pubblica la propria dichiarazione in materia della cosiddetta vaccinazione anti covid.
Il comunicato è una bomba di cui naturalmente media e stampa non parlano.

  1. non è denominabile vaccino in quanto trattasi ancora di sostanza sperimentale;
  2. non fornisce alcuna certezza di immunizzazione;
  3. non si conoscono i danni biologici che potrebbe nel tempo causare;
  4. la sostanza andrebbe somministrata sotto “stretta prescrizione medica”. I medici dovrebbero prescriverla sotto propria responsabilità e senso etico medico;
  5. il soggetto inoculato andrebbe informato in modo consapevole di eventuali rischi ai quali andrebbe incontro nel futuro.

Molti diranno “si sapeva”. Il punto non è questo. Il punto è che per la prima volta un organismo dello Stato, un ente di diritto pubblico , fa simili affermazioni, dopo che la propaganda dello Stato per due anni ha proseguito su altra strada, quella della menzogna.

Questa dichiarazione ci fornisce anzi tutto un quadro valutativo della situazione di grave conflittualità che esiste tra i poteri dello Stato; e fornisce a chi ha sempre diffidato di questa falsa vaccinazione lo strumento per combattere nelle sedi legali penali e civili, nazionali e internazionali, che vanno ben indirizzate e circostanziate però, e non come sino ad oggi fatto da tanti, sparate nel mucchio delle giurisdizioni.

La legge è fatta con le parole e le parole hanno un preciso significato. Il Giudice emana la sua sentenza sul significato di quelle parole.
Se al Giudice chiedete se è giusto sospendere un soggetto che è privo di vaccinazione, e il contratto di lavoro non prevede che la mancanza di vaccinazione sia la giusta causa per una azione disciplinare, il giudice reintegrerà il lavoratore.

Se chiedete al giudice di annullare una legge sul green pass, il giudice vi risponderà che il privato non può chiedere l’annullamento di una legge (sentenza odierna in risposta all’atto di citazione depositato dall’Avv. A.F.), perchè l’annullamento di una legge non si chiede in via giudiziale ma in via costituzionale con referendum.

Si impugnano le storture che produce una legge, non la legge stessa, e questa dichiarazione è una formidabile arma che potremo usare nei tribunali. Occore però attenzione a come porre la domanda al Giudice e soprattutto porla al Giudice della giusta giurisdizione, ed è ora di comprendere che i tar non sono la giusta giurisdizione in materia di covid.

Vite di bambini in pericolo a causa della vaccinazione Biontech – Beate Bahner

Le scoperte più recenti hanno rivelato che i componenti principali del vaccino Comirnaty sono costituiti da ingredienti che non sono approvati per l’uso negli esseri umani.
I produttori sono aziende specializzate in “dispositivi di reticolazione”.
I nano-lipidi e le nano-particelle ALC-0315 e ALC-0159 possono essere utilizzati solo per scopi di ricerca e sono prodotti da aziende tecnologiche – non da aziende farmaceutiche.

Queste sono massicce violazioni della legge sui medicinali – tutte le persone coinvolte in queste vaccinazioni rischiano una pena detentiva fino a 10 anni secondo l’articolo 95 AMG!

Beate Bahner, avvocato specializzato in diritto medico
Autore del libro “Vaccinazione Corona: Quello che medici e pazienti devono assolutamente sapere
Membro degli Avvocati per l’Illuminazione ALC-0315, come puoi leggere nel documento in copertina sotto “Sfondo”: Questo prodotto è solo per uso di ricerca e non per uso umano. Questo prodotto è destinato alla ricerca e non all’uso umano.
https://echelon-inc.com/wp-content/uploads/2021/09/N-1020_TDS_rev1a.pdf

Pertanto, la conclusione è abbastanza semplice. I vaccini Biontech Pfizer e Moderna non possono essere somministrati all’uomo. …..

COMMENTO ALLA NOTA DELL’AIFA AL MINISTERO DELL’INTERNO PROT. 0147737 d.d. 17.12.2021

L’AIFA, anziché rispondere alle più che legittime richieste di ostensione di documentazione inviate da parte di cittadini appartenenti alle categorie professionali (insegnanti, sanitari, membri del comparto difesa, sicurezza ecc.) sottoposti ad un incostituzionale obbligo di trattamento con delle sostanze di fatto ancora in fase sperimentale (vedasi l’esempio di una di tale richieste in allegato), si rivolge al Ministero dell’Interno lamentandosi dell’intasamento delle sue caselle pec, e fornendo, comunque, una notizia importante.

Infatti, l’AIFA stessa conferma nella sua Nota al Ministero dell’Interno che le quattro sostanze attualmente autorizzate in via solo condizionata per l’immissione sul mercato, denominate “vaccini”-Covid-19 (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) sono state classificate dalla stessa AIFA come farmaci per i quali serve una prescrizione medica.

Altro l’AIFA, peraltro, non avrebbe potuto fare, dato che la Commissione Europea con le rispettive Deliberazioni di autorizzazione in via condizionata (e centralizzata con effetto per tutta l’Unione Europea) di queste sostanze per l’immissione sul mercato ha previsto nel rispettivo Allegato II al Punto B (Condizioni e Limiti all’utilizzo) che ci deve essere una prescrizione medica ai fini della legittima applicazione di queste sostanze.

L’AIFA ha classificato queste sostanze ragionevolmente come sostanze che abbisognano di una, a maggior ragione approfondita e attenta valutazione e dunque cauta applicazione, considerato il fatto che queste sostanze si trovano ancora in uno stadio sperimentale.

Allo stato, infatti, non è confermata né l’efficacia né la sicurezza. Dovremo attendere i risultati dei trial per avere i primi dati a medio termine, mentre, come lo stesso CEO della Moderna ha dichiarato qualche giorno fa, ci vorranno almeno dieci anni per avere un’idea degli effetti a lungo termine.

Farmaci vengono autorizzati in via condizionata all’immissione sul mercato solo se mancano studi preclinici, farmacologici e clinici (vedasi Regolamento CE n. 507/2006).

E, dunque, l’AIFA ha previsto nelle sue determine di classificazione che per queste sostanze ai fini della loro consentita e, dunque, legittima inoculazione, debba esserci il rilascio di una prescrizione medica limitativa (RRL.

La prescrizione medica limitativa (RRL) è regolata dagli artt. 91 e 93 D.Lgs. 219/2006.