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2026
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Abstract
Da un lato la pubblicità dell’ente viene invocata per fondare vigilanza, sanzione e una tutela assimilabile a quella delle funzioni statali. Dall’altro la struttura delle quote, detenute da banche, assicurazioni, fondazioni ed enti di previdenza, e il radicamento nel Sistema europeo di banche centrali vengono invocati per declinare la trasparenza amministrativa ordinaria, il controllo politico-parlamentare e la giurisdizione contabile piena.
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A n n o A c c a d e m i c o 2 0 1 4 / 2 0 1 5 2 “È un bene che gli abitanti della nazione non capiscano abbastanza il nostro sistema bancario e monetario, perché se lo facessero, credo che ci sarebbe una rivoluzione prima di domattina.” Henry Ford “I disordini non avranno mai fine, non avremo mai una sana amministrazione della cosa pubblica, se non acquisteremo una nozione precisa e netta della natura e della funzione del denaro.” Ezra Pound “Permettetemi di emettere e controllare la moneta di una nazione e non mi importa chi fa le sue leggi.” Mayer Amschel Rothschild “Per risolvere le contraddizioni contabili che derivano dall’errata o mancante contabilizzazione della creazione del denaro a favore della banca che lo crea (sia esso sotto forma di banconote che di denaro elettronico), la soluzione più semplice consiste nell’affidare l’emissione del denaro ad una tesoreria di stato (tesoreria sovrana) e lasciare che siano le banche a prendere in prestito tale moneta emettendo esse titoli di debito propri. La Tesoreria emetterà la moneta indicandola nelle poste attive prima di scaricarla con poste al passivo, in tal mondo rimanendo sempre liquida senza rischio di alcuna bancarotta.Viceversa se la Tesoreria replicasse l’errore delle banche, cioè l’omissione della messa all’attivo iniziale, ogni emissione creerebbe un buco nel bilancio della Tesoreria e costringerebbe lo Stato a tassare i cittadini per riempirlo. Errore che oggi fa la banca centrale.” Marco Saba INDICE Introduzione Capitolo 1 LA MONETA Prima parte 1.1 La definizione di moneta e le sue funzioni 1.2 La moneta e le sue diverse forme Seconda Parte 1.3 La moneta e il suo valore simbolico 1.4 La teoria del valore indotto della moneta Appendice 1.5 La sovranità monetaria, Gli omicidi premeditati e le coincidenze Capitolo 2 IL SINGORAGGIO BANCARIO 2.1 Le origini e la nascita del signoraggio 2.2 Le varie tipologie di signoraggio 2.3 La riserva frazionaria 2.4 Il colonialismo e la schiavitù monetaria 2.5 Il signoraggio bancario nella contabilità e nel debito pubblico 2.6 Le monete complementari e le monete alternative 2.7 Le denunce realizzate contro le banche centrali Conclusioni Ringraziamenti Riferimenti Bibliografici Riferimenti Web-grafici INTRODUZIONE La mia ricerca, si basa sul tema del signoraggio bancario e mi ha incominciato ad interessare quando ho visto un servizio su una trasmissione locale che parlava di questi argomenti ed allora incuriosito ho voluto approfondire il tema, non capendo come funzionasse realmente l’offerta di moneta e chi ne deteneva il monopolio.
2026
Le banche centrali contemporanee descrivono la moneta bancaria come debito dell’intermediario: i depositi, ha scritto la Banca d’Inghilterra nel 2014, sono «a liability of the bank, not an asset that could be lent out».1 Se il dato economico-contabile è pacifico, resta aperta la questione giuridica che lo precede: per effetto di quale operazione la somma consegnata dal cliente diviene proprietà della banca e, insieme, moneta? La monografia risponde ricostruendo la genealogia del deposito irregolare bancario dal depositum romano e dalla parakatatheke ellenistica, attraverso la stratificazione medievale-moderna (Glossa, banchi italiani, Salamanca, Wisselbank di Amsterdam come contro-modello custodiale) e l’infrastruttura della partita doppia, fino alle codificazioni ottocentesche e novecentesche e alla loro persistenza contemporanea. Il metodo intreccia storia del diritto comparato, storia economica e analisi contabile, su fonti primarie: Digesto, codici, giurisprudenza, documenti di banche centrali. L’indagine comparata di otto sistemi — Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Italia, Gran Bretagna, Olanda, Stati Uniti — individua un «gradiente di schermatura»: otto strategie codicistiche distinte, dalla maschera minima del § 700 BGB allo schermo pretorio francese, dalla formula obliqua di «Nutzen und Gefahr» dell’art. 481 CO 18812 all’esplicitazione radicale dell’art. 1834 c.c. 1942,3 subito neutralizzata dalla pubblicizzazione del sistema bancario. La persistenza del dispositivo è attestata dalla Cassazione italiana, che nel 2019 dichiara la natura del deposito bancario «tuttora controversa in dottrina»,4 e dalla Vollgeld-Initiative, respinta il 10 giugno 2018 dal 75,7% dei votanti.5 Ne risulta che la moneta bancaria è un artefatto giuridico-contabile databile: una finzione contrattuale che le codificazioni hanno fissato senza mai risolverne la causa, offrendo alla storiografia giuridica ed economica una periodizzazione unitaria del fenomeno.
2016
La storia della moneta è millenaria. Già gli antichi commerciavano scambiando valori che fungevano da mezzo di scambio standardizzato. I romani coniarono le monete su supporti metallici. Solo più recentemente la storia ha partorito le banche centrali con la finalità di presidiare la produzione della base monetaria e controllare i meccanismi di politica monetaria. Il lavoro offre una panoramica storica della moneta fino ai giorni nostri.
In questo lavoro si indaga sulla natura della moneta, cercando di risalire alla genesi del suo valore, alla luce di quanto osservato da Aristotele ed analizzando la relazione, sotto il profilo logico, tra le tre funzioni universalmente riconosciute alla moneta, ossia unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore. Si indaga sul rapporto tra moneta merce (da cui scaturisce la necessità della convertibilità delle banconote) e moneta segno (da cui scaturisce il concetto di moneta fiat), evidenziando le differenze tra valori creditizi e valore monetari. Si verificano i profitti rinvenienti dall’emissione di moneta e si osserva il modo in cui le banche, centrali e commerciali, contabilizzano tali profitti. Si definisce il corso legale precisandone la distinzione dal corso forzoso ed evidenziando la mutazione di fattispecie giuridica – da titolo di credito a carta-moneta – che si è verificata con il venir meno della convertibilità della moneta cartacea in metalli preziosi. Si passa poi a definire la cosiddetta moneta bancaria (o moneta scritturale) analizzandone il rapporto con la moneta a corso legale. Si verifica la capacità liberatoria dei pagamenti in moneta bancaria, alla luce di quanto statuito dalla Giurisprudenza nonché di quanto osservato dalla Banca Centrale Europea, soffermandosi su alcune questioni giuridiche che emergono dall’imposizione di limiti all’utilizzo del contante. Si appura se gli Stati dell’eurozona hanno margini giuridici, alla luce della normativa europea, per adottare una propria moneta parallela, considerando le fattispecie della moneta a corso libero (incluso la moneta fiscale) e dei biglietti di Stato e non sorvolando sui rischi che l’eventuale adozione di una seconda moneta potrebbe comportare. Si verificano i benefici, anche in termini di democrazia, che il pieno esercizio della sovranità monetaria potrebbe comportare. Si passa quindi ad analizzare il fondamento economico-monetario del cosiddetto reddito di cittadinanza, alla luce degli studi presenti in letteratura nonché delle diverse esperienze concrete già realizzate. Si valuta l’ipotesi del riconoscimento di un reddito di cittadinanza limitato ad un dato territorio (reddito locale), analizzandone i benefici unitamente all’adozione di una moneta locale complementare alla moneta a corso legale. Si analizza la fattispecie della rarefazione monetaria alla luce delle politiche monetarie di alcune tra le principali banche centrali occidentali a partire dalla crisi del 2008 e si verificano le conseguenze per le banche commerciali, per i correntisti e, in generale, per l’economia derivanti dalla soppressione del Glass-Steagall Act e delle normative nazionali da esso derivate.
2012
La crisi finanziaria scoppiata nell’autunno 2008 ha sancito il successo di coloro che ne sono stati gli artefici. In Italia e Grecia sono andati al potere tecnocrati e banchieri, gli stessi che, fino al giorno prima, hanno lavorato per le istituzioni responsabili del crollo dell’economia. Ai vertici dei governi europei, delle istituzioni internazionali, dell’Unione europea (un «super Leviatano»), siedono i referenti delle banche e della finanza, nelle mani dei quali una classe politica incapace e inadeguata ha affidato le speranze di ripresa. Essi continuano a perseguire le politiche di impoverimento di 720 milioni di europei, con l’unico scòpo di trasformare il Vecchio Continente in un immenso lager di schiavi moderni: tagli, flessibilità, liberalizzazioni, privatizzazioni, queste le «ricette» per raggiungere falsi obiettivi: la riduzione del deficit ed il pareggio di bilancio (tecnicamente impossibile). Con la «privatizzazione» (svendita) delle ultime società pubbliche completeranno il disegno, raggiungendo l’obiettivo di distruzione degli Stati e della privazione dei più elementari diritti di cittadinanza. Sono politici, banchieri, economisti, editori, controllano i media, e attraverso essi ci tranquillizzano. Non possiamo illuderci che, coloro che hanno appiccato l’incendio, si trasformino improvvisamente in pompieri. Guardando i dati, viene spontaneo domandarsi come sia possibile che in soli tre anni dall’autunno 2008, il debito pubblico di alcuni Stati (Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda) sia sensibilmente peggiorato. La risposta è semplice: la colpa è delle misure anti-crisi legate alle operazioni di sostegno al sistema bancario. Con i soldi dati alle banche a interessi irrisori (1.200 miliardi in Europa, e altrettanti negli Usa), queste non fanno altro che rifinanziare le loro obbligazioni o acquistare a loro volta il debito degli Stati, che è divenuto nel frattempo più oneroso da sostenere perchè è aumentato, e il rating è peggiorato. Le banche, quindi, chiedono interessi più alti agli Stati, e la voragine del debito pubblico aumenta in una spirale infinita. In tutto questo giro, chi ci guadagna, ancora una volta, sono proprio le banche. Ma come siamo arrivati fino a qui? Quali sono i sottili meccanismi che hanno privato gli Stati della loro sovranità? L’Ue, la Bce, l’euro, il Trattato di Lisbona, Basilea II, il Fmi, le agenzie di rating, sono tutti strumenti nelle mani della finanza, che ha piazzato i suoi uomini al vertice delle istituzioni nazionali e sovranazionali. Il potere, scippato da tecnocrati e banchieri, con la complicità di politici incapaci e corrotti, deve tornare nelle mani del popolo sovrano.
Non sono soltanto ragioni economiche ma soprattutto ragioni politiche che portano a considerare assetti decentralizzati o centralizzati di direzione della politica monetaria e della vigilanza. Certo è che gli shock sono più facilmente gestibili laddove esista un singolo sistema monetano e un singolo mercato finanziario, in quanto meccanismi naturali di difesa possono intervenire a riequilibrare le asimmetrie dei mercati. Si consideri, ad esempio, che cosa accadrebbe se uno dei Paesi dell’Unione monetaria europea si sentisse svantaggiato dalla combinazione di una politica monetaria metastatale e dalla conduzione di politiche fiscali nazionali vincolate; oppure se il mercato finanziario di uno degli Stati membri fosse scosso da gravi scandali finanziari. Gravi crisi economiche «regionali» potrebbero comprometterebbe seriamente la tenuta dell’attuale assetto istituzionale e provocherebbero una sorta di «revanscismo» nazionalista che paradossalmente solo le Bcn possono evitare.
2018
all’economia reale. Tali strumenti sono concepiti, segnatamente, come un mezzo di scambio parallelo, all’interno di un progetto realizzato dai membri di una comunità con l’obiettivo di sostenere le transazioni, il credito e la fiducia reciproca 1 , in ambiti geografici, solitamente, circoscritti. La fiducia assume, in essi, un valore ancora diverso -e forse più pregnante -trattandosi di valute che non hanno corso legale, ma che sono accettate solo su base volontaria.
CAPITOLO 1 L’imprenditore-Il sistema legislativo Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale nell’articolo 2082 c.c. Il codice civile distingue però diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri: 1. l’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; 2. la dimensione dell’impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e di riflesso l’imprenditore medio-grande; 3. la natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica. Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune: lo statuto generale dell’imprenditore che comprende anche parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche ad un ulteriore statuto: lo statuto tipico dell’imprenditore commerciale. Rientrano in questo statuto azioni quali l’iscrizione nel registro delle imprese, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le altre procedure concorsuali. Poche sono invece le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente all’imprenditore agricolo ed al piccolo imprenditore. In particolare, quest’ultimo ad esempio non fallisce anche se esercita attività commerciale. Tuttavia, l’iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso. Il sistema così disegnato dal legislatore nel 1942 certamente non brilla per linearità e chiarezza. Un punto è tuttavia certo: non si può essere imprenditori commerciale se non si è imprenditori in senso lato. La nozione generale di imprenditore “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. È questa la nozione generale di imprenditore data dall’articolo 2082 c.c. Tale articolo fissa quindi i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore. E dall’articolo 2082 si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti) caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). Si discute, tuttavia, se ciò sia sufficiente, se siano necessari altri requisiti perché si abbia attività di impresa ed acquisto della qualifica di imprenditore. In particolare è controverso se siano indispensabili: • la liceità dell’attività svolta • l’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto (ossia lo scopo di lucro) • la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti. È possibile rispondere a questi interrogativi analizzando i requisiti sicuramente necessari. L’attività produttiva L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È, in breve, attività produttiva di nuova ricchezza. Tale è anche l’attività di scambio che incrementa l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio. Irrilevante è invece la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. Ovviamente non è impresa l’attività di mero godimento: l’attività cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione: egli non è imprenditore perché non produce nuove utilità economiche ma si limita a godere i frutti dei propri beni. Un’attività però può costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi, ed in tal caso fa acquistare la qualità di imprenditore. Ad esempio, è attività di godimento e produttiva l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo o pensione. In tal caso le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio biancheria, etc) che eccedono il mero godimento del bene. Allo stesso modo è godimento e attività di produzione l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con scopo di investimento e speculazione quando siano coordinati con gli ulteriori requisiti dell’organizzaizone e della professionalità. Così, ad esempio, sono certamente commerciali le società finanziarie che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate società bancarie. È infine opinione ormai decisamente prevalente che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. E ciò vale sia nei casi meno gravi in cui sono violate norme imperative che subordinano l’esercizio dell’attività di impresa ad autorizzazioni amministrative (ad esempio attività bancaria senza la prescritta autorizzazione governativa) sia nei casi più gravi in cui illecito sia l’oggetto stesso dell’attività (ad esempio commercio di droga). Vero è soltanto che chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi: ciò in applicazione del principio che da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore. Del resto, non si è mai visto uno spacciatore che si rivolge al tribunale per regolare un contenzioso con un terzo.
Un consiglio: imparate tutto, senza saltare nemmeno un rigo.