Un motu proprio per rimuovere i vescovi “negligenti”. Tranne qualcuno

Di Sandro Magister (Espresso)

Sabato 4 giugno, il motu proprio con cui papa Francesco ha rafforzato i suoi poteri di rimozione dei vescovi colpevoli di “negligenza nell’esercizio del loro ufficio”, specie riguardo ai casi di abusi sessuali su minori, è stato salutato come un ennesimo passo avanti nella cosiddetta “tolleranza zero” contro la pedofilia.

In realtà, il motu proprio ha un campo d’intervento più ampio. E ancora una volta salta la procedura giudiziaria – con tutte le garanzie che comporta per l’accertamento della verità e per i diritti della difesa – a vantaggio di un’intervento per sola via amministrativa, discrezionale, con la decisione finale nelle mani del papa.

Qui di seguito il canonista Guido Ferro Canale analizza criticamente il motu proprio.

Ma va anche detto che in alcuni casi clamorosi papa Francesco ha già preso posizione non contro ma a favore di vescovi i cui comportamenti ricadrebbero precisamente nel mirino del motu proprio.

Il primo è il caso del vescovo di Osorno in Cile, Juan de la Cruz Barros Madrid, promosso a questa sede nonostante tre vittime lo accusino di complicità negli abusi subiti, e che il papa continua a difendere a spada tratta:

> Abusi sessuali. Il vescovo di Osorno ha un superavvocato: il papa

Il secondo è quello del cardinale belga Godfried Danneels, del quale sono venute alla luce le trame con cui nel 2010 tentò di coprire le malefatte sessuali dell’allora vescovo di Bruges, Roger Vangheluwe, con vittima un suo giovane nipote:

> La vera rivoluzione di Francesco è a colpi di nomine

Danneels fu membro di spicco del “circolo di San Gallo” che propiziò l’elezione di Jorge Mario Bergoglio a papa. E questi l’ha ricambiato mettendolo in cima alla lista dei padri sinodali nominati da lui personalmente, sia nel 2014 che nel 2015, e promuovendo ad arcivescovo di Bruxelles il suo ex ausiliare e pupillo Jozef De Kesel.

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SOLO UN SIMULACRO DI PROCESSO

di Guido Ferro Canale

Il motu proprio “Come una madre amorevole”  insiste nella linea della legislazione emergenziale degli ultimi anni, che evita il processo giudiziario anche per delitti gravissimi e predilige le forme di intervento in via amministrativa, per giunta rese non impugnabili grazie all’approvazione papale.

In questo caso non ci troviamo di fronte a un delitto, o almeno non necessariamente, ma a un esercizio gravemente “non diligente” del ministero episcopale riguardo a casi di abusi sessuali su minori. Questo, però, non rende meno pressante l’esigenza di accertare i fatti.

E i fatti si accertano solo mediante un processo.

Il motu proprio rimanda al canone 193 § 1 del codice di diritto canonico, che prescrive di osservare per la rimozione dei vescovi “il modo di procedere definito dal diritto”. Ma quello ora previsto è solo un simulacro di procedura.

Articolo 2 § 1 del motu proprio: “In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dall’articolo precedente, la competente congregazione della curia romana può iniziare un’indagine in merito”

Si badi bene: “può” iniziare. Non è tenuta a farlo. È il principio cardine delle procedure amministrative, la discrezionalità nell’intervento. Non è previsto un obbligo. Né un termine entro cui iniziare. Né uno entro cui concludere.

Articolo 2 § 2: “Al vescovo sarà data la possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dell’inchiesta gli saranno comunicati e gli sarà sempre data la possibilità di incontrare i superiori della congregazione”.

Ma quali sono i “passaggi dell’inchiesta”? Quali i “mezzi previsti dal diritto”? Mistero. Certamente il vescovo potrà avvalersi di uno degli avvocati presso la curia romana; ma il diritto canonico, si badi bene, non prevede un diritto di accesso agli atti, neppure agli atti di un’inchiesta, se questa non ha carattere penale.

Se si seguissero le forme del processo ordinario, sarebbe prevista la cosiddetta “pubblicazione” degli atti, che consente alle parti di prenderne visione, estrarne copia ed elaborare le difese. Ma nelle procedure amministrative, nulla di tutto questo: occorre assicurare il diritto di difesa, quindi rendere nota la sostanza degli addebiti, ma non necessariamente i dettagli dell’indagine o le prove raccolte. Tantomeno, poi, si prevede un diritto al controinterrogatorio.

Si sta forse introducendo un’eccezione, prevedendo che si comunichino i “passaggi”? A me sembra che il termine si riferisca, piuttosto, alla comunicazione dei vari passaggi procedurali, quindi, in sostanza, all’apertura dell’inchiesta, a quella dell’eventuale inchiesta supplementare, alla fissazione della sessione ordinaria dove sarà trattato il caso, nonché alla scelta finale della congregazione tra l’adozione immediata del decreto di rimozione o l’invito al vescovo di rinunziare lui all’ufficio.

Anche questa scelta sostanzialmente è insindacabile. Certo, la decisione passerà al vaglio del papa e si suppone che non venga resa pubblica prima che egli si pronunci. Ma non è prevista un’interlocuzione del vescovo con il pontefice, una volta chiusa la fase presso la congregazione.

E nemmeno è chiaro se la congregazione costituisca una sorta di primo grado di giudizio, oppure se predisponga una bozza di decreto, che resta priva di effetti finché non abbia deciso il papa. Nel primo caso, il papa approverebbe “in forma specifica” un atto altrui, nel secondo lo adotterebbe in prima persona, con “approvazione mediante emanazione”. Propendo per la seconda ipotesi.

Articolo 5 del motu proprio: “La decisione della congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all’approvazione specifica del romano pontefice, il quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito collegio di giuristi, all’uopo designati”.

Anche qui non è dato sapere come saranno scelti questi giuristi. Da un elenco o con estrazione a sorte? Dovranno esprimere un parere collegiale oppure ciascun giurista esprimerà il proprio? Per forza di cose il parere riguarderà se, dati i fatti, si ritenga la negligenza oggettiva, non soggettiva, del vescovo abbastanza grave perché si proceda alla rimozione. C’è da augurarsi che il parere si estenda anche ai problemi di prova dei fatti addebitati e di rispetto del diritto di difesa. Ma va notato che non si prescrive la comunicazione al vescovo del parere dei giuristi: questo è inteso solo come elemento di ausilio al papa.

Quanto al diritto di difesa, il motu proprio dà la possibilità al vescovo di produrre “documenti e testimonianze”, ma non di sindacare le decisioni sull’ammissibilità delle prove offerte, di partecipare all’assunzione delle testimonianze almeno suggerendo quesiti ed esaminando verbali, di chiedere l’accesso completo agli atti. Tutto ciò non è previsto proprio perché si tratta di una procedura amministrativa, non giudiziaria. Sarebbe previsto in sede di ricorso alla segnatura apostolica. Ma qui la decisione definitiva spetta al papa e i suoi atti non si possono impugnare.

Non è da oggi che nella Chiesa cattolica si fa a meno del processo anche in cause gravissime. La riduzione delle garanzie nelle procedure di rimozione dall’ufficio è un fenomeno che riguarda l’ultimo secolo, dato che muove dal decreto “Maxima cura” del 1910 e passa attraverso il codice di diritto canonico del 1917, il decreto conciliare “Christus Dominus”, n. 31, il motu proprio “Ecclesiae sanctae” di Paolo VI e il nuovo codice del 1983. Semplicemente, non si era ancora esteso ai vescovi per “negligenza nell’esercizio del loro ufficio”.

Nel lungo periodo e anche nel medio, questa concentrazione di potere discrezionale, sostanzialmente sprovvisto di controlli, e quest’assenza di garanzie sull’accertamento dei fatti non potranno essere un bene per la Chiesa.

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